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STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE
È costituita
l’Associazione culturale denominata “Cenacolo di studi Dietrich Bonhoeffer”,
con finalità di cui al presente statuto.
Essa ha sede in Modica in
via Carlo Papa n.14
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione è senza fine di lucro e persegue
finalità culturali; non persegue, ne direttamente ne indirettamente,
finalità politiche e sindacali. In particolare essa:
a)
Svolge
attività di studio, documentazione e ricerca su fenomeni caratteristici
dell’epoca in cui viviamo, proponendosi di entrare dentro la realtà per
capire i meccanismi e le dinamiche;
b)
Promuove
seminari, incontri, dibattiti e conferenze su argomenti di carattere
culturale con particolare attenzione alle discipline di carattere
filosofiche, teologiche, letterarie, artistiche, politiche, economiche,
giuridiche, sociali, scientifiche, della comunicazione e dello spettacolo e
con specifico interresse alla dimensione etica;
c)
Promuove
momenti di incontro e di dibattito rivolti soprattutto agli studenti delle
scuole superiori e delle università;
d)
Promuove
iniziative di formazione per quanti operano in politica, nel sociale, nella
scuola nel volontariato e nel mondo ecclesiale;
e)
Promuove
manifestazioni artistiche, musicali e culturali.
ART. 3 – SOCI
Possono far parte dell’Associazione, diventare soci,
quanti accettano pienamente le finalità della stessa.
ART. 4 – ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI SOCIO
Tutti i soci devono
partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione.
Chi
intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda al presidente
della stessa e per due anni dalla data di ammissione deve partecipare alle
iniziative promosse dall’Associazione. Al termine di tale periodo
l’assemblea, su proposta del presidente, deciderà in modo insindacabile
sull’immissione del candidato quale socio dell’Associazione. Il candidato
sarà ammesso se avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
I
soci sono tenuti a versare la quota fissata annualmente dall’Assemblea su
proposta del presidente. L’assemblea a fronte di difficoltà economiche di
qualche socio, può deliberare l’esonerare totale o parziale dal pagamento
della quota annuale.
ART. 5 – ESCLUSIONE DEI SOCI
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea con
maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta motivata del presidente,
avuti anche riguardo alla puntualità nel pagamento delle quote annuali, alla
partecipazione del socio alle attività dell’Associazione e alle riunioni del
consiglio, qualora egli ne faccia parte.
Ogni socio è libero di
dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta
al presidente.
ART. 6 – PATRIMONIO
L’Associazione realizza le proprie iniziative con le
disponibilità economiche che le derivano dalle quote versate dai soci,
nonché da ogni eventuale elargizione, offerta, donazione, lascito,
contributo o sovvenzione da parte di privati o di enti sia pubblico che
privati.
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il
presidente, il consiglio, il sindaco, e i comitati dei garanti.
ART. 8 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce
in unica convocazione previo avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria
dal presidente che la convoca e la presiede.
Essa viene convocata almeno
due volte l’anno. Entro il ventotto (28) febbraio delibera sull’approvazione
del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Entro il trenta (30)
novembre delibera sull’approvazione del bilancio preventivo e sulla
programmazione delle attività dell’Associazione relativa all’anno
successivo.
Qualora alla convocazione
per i suddetti adempimenti non provveda il presidente, provvede il consiglio
e, qualora anche questo rimanga inerte, l’assemblea è convocata dal sindaco
o da almeno un quarto dei soci.
L’Assemblea, inoltre,
procede alla nomina delle cariche sociali, alla loro eventuale surroga o
decadenza, secondo le norme seguenti e delibera sull’ammissione e
l’esclusione dei soci secondo gli artt. 4 e 5.
L’Assemblea deve inoltre
essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Nei casi previsti dal
presente statuto può essere convocata dal sindaco o dal comitato dei
garanti.
L’Assemblea è validamente
costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera a
maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze del presente
statuto.
Le votazioni avvengono di
regola in modo palese, salvo che si tratti di decidere sull’ammissione o
l’esclusione dei soci o che il voto segreto sia richiesto da almeno un terzo
dei presenti.
ART. 9 – PRESIDENTE
L’Associazione è amministrata dal presidente, eletto
tra i soci dell’Associazione.
ART. 10 – POTERI DEL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza
dei due terzi dei presenti in prima votazione e, qualora in detta votazione
non si raggiunga tale maggioranza, a maggioranza semplice dei presenti nella
successiva. Egli dura in carica cinque anni.
Il presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione, sia negoziale che giudiziale. Egli
pertanto compie tutti gli atti sia di ordinari che di straordinaria
amministrazione concernenti l’oggetto sociale, predispone il bilancio
consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea, tiene i libri sociali,
predispone il programma dell’associazione da sottoporre all’assemblea,
propone in ordine alle richieste di ammissione di soci che gli siano
pervenute e in ordine all’esclusione dei soci, cura l’attuazione delle
delibere dell’assemblea, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio,
stipula atti e contratti, riscuote somme e rilascia quietanze, presenta
istanze presso le banche ed enti pubblici e, in genere, compie tutti gli
atti anche di rilevanza esterna attinenti all’Associazione.
ART. 11 – CONSIGLIO
Il consiglio è composto da tre membri eletti
dall’assemblea nell’ambito dei soci. Ogni socio ha diritto di esprimere tre
preferenze e risulteranno eletti i soci che otterranno il maggior numero di
preferenze. Le elezione del consiglio hanno luogo subito dopo l’elezione del
presidente.
Il consiglio dura in carica
cinque anni. Può essere membro del consiglio qualsiasi socio ad esclusione
di colui che è eletto presidente.
Qualora il presidente cessi
dalla carica per dimissioni, morte o altra causa , il consiglio rimane in
carica fino alla sua scadenza naturale e l’assemblea procede all’elezione
del nuovo presidente che durerà in carica fino alla scadenza del consiglio.
Qualora per dimissioni,
morte o altra causa un membro del consiglio cessi dall’incarico prima del
termine stabilito, il consiglio verrà integrato dall’assemblea nella quale
ogni socio esprimerà tante preferenze quanti sono i membri da eleggere.
Rimarrà immutata la scadenza della carica dell’itero organo, anche qualora
esso venga rinnovato per intero.
ART. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Il consiglio è convocato
con invito anche verbale dal presidente che lo presiede. É altresì convocato
su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera qualsiasi sia
il numero degli intervenuti e a maggioranza degli stessi.
ART. 13 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Il consiglio collabora
il presidente per l’attuazione delle finalità statutarie e
nell’individuazione e la fissazione degli indirizzi generali
dell’Associazione. A tal riguardo esso la coadiuva nella gestione
dell’Associazione e, in particolare, nel suo seno il presidente sceglie un
amministratore che lo collabori nella gestione contabile dell’Associazione,
un segretario per l’attività di segreteria e un vice-presidente che lo
sostituisca in caso di assenza o impedimento.
ART. 14 – SINDACO
La vigilanza contabile
dell’associazione è esercitata da un sindaco eletto per cinque anni
dall’assemblea.
Il
sindaco, qualora ravvisi irregolarità nell’attività svolta dal presidente e
dal consiglio può procedere a convocare l’assemblea proponendo di adottare i
consequenziale provvedimenti e, in ipotesi di irregolarità gravi, di votare
la decadenza di presidente e consiglio. La delibera di decadenza deve essere
adottata con la presenza di almeno due terzi dei membri dell’assemblea e con
la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.
ART. 15 – COMITATO DEI GARANTI
Il
comitato dei garanti ha il compito di verificare la coerenza del programma
annuale proposto dal presidente ed approvato dall’assemblea con le finalità
e lo spirito propri dell’Associazione ed espresse dal presente statuto. A
tale esclusivo fine esso può rimandare il programma alla discussione
dell’assemblea esprimendo il proprio parere motivato e le proposte di
modifiche da apportare ovvero può esercitare il veto sulle iniziative che
non si ritiene consone alla finalità e alo spirito dell’Associazione le
quali, in tal caso, non potranno essere realizzate.
Qualora l’indirizzo assunto dal presidente e dal consiglio nella gestione
dell’Associazione con riguardo alle attività da realizzare sia ripetutamente
ritenuto in contrasto con lo spirito e le finalità dell’Associazione da
parte del comitato dei garanti, questo convoca l’assemblea proponendo di
votare per la decadenza del presidente e del consiglio. L’assemblea delibera
a maggioranza dei presenti e, qualora approvi la proposta del comitato, il
presidente ed il consiglio decadono e si procede ad immediatamente
all’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio secondo le norme
dello statuto. Qualora, invece, l’assemblea rigetti la proposta del
comitato, questo decade e si procede immediatamente alla votazione di un
nuovo comitato secondo le norme dello statuto.
Il
comitato dei garanti dura in carica dieci anni ed è composto da tre soci che
non rivestono altre cariche sociali.
Esso
viene eletto dall’assemblea ed ogni socio ha diritto di esprimere tre
preferenze; risulteranno eletti i soci che avranno il maggior numero di
preferenze.
Qualora per dimissioni, morte o altra causa un membro del comitato cessi
dall’incarico prima del termine stabilito, il comitato verrà integrato
dall’assemblea nella quale ogni socio esprimerà tante preferenze quanti sono
i membri da eleggere. Rimarrà immutata la scadenza della carica dell’intero
organo.
ART. 16 – CARICHE
Tutte le cariche
dell’Associazione sono assunte a titolo gratuito. Chi ricopre cariche
sociali può dimettersi dalla carica in qualsiasi momento con comunicazione
inviata al presidente. Le dimissioni di questi sono inviate al
vice-presidente. Le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
ART. 17 LIBRI SOCIALI
I libri
dell’Associazione sono: libro dei verbali delle assemblee, libro soci libro
cassa.
ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario
si apre il 1° gennaio e si chiude il 21 dicembre di ogni anno.
ART. 19 – DURATA
L’Associazione, che non
ha finalità di lucro, ha durata illimitata.
ART. 20 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA
ALL’ASSOCIAZIONE
In caso di morte,
dimissioni o esclusione e in ogni altro caso di cessazione dell’appartenenza
all’Associazione, il socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione, anche se il socio vi avesse contribuito
personalmente.
ART. 21 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea, con il voto
favorevole di almeno tre quarti de soci, delibera lo scioglimento
dell’Associazione e nomina il liquidatore.
In caso di estinzione
dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto alla Caritas cittadina di
Modica che ha promosso l’Associazione.
Con la stessa
maggioranza l’assemblea delibera sulle modificazioni del presente statuto.
ART. 22 – RINVIO
Per quando non previsto
dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
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