STATUTO

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituita l’Associazione culturale denominata “Cenacolo di studi Dietrich Bonhoeffer”, con finalità di cui al presente statuto.

Essa ha sede in Modica in via Carlo Papa n.14

 

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione è senza fine di lucro e persegue finalità culturali; non persegue, ne direttamente ne indirettamente, finalità politiche e sindacali. In particolare essa:
a)      Svolge attività di studio, documentazione e ricerca su fenomeni caratteristici dell’epoca in cui viviamo, proponendosi di entrare dentro la realtà per capire i meccanismi e le dinamiche;
b)      Promuove seminari, incontri, dibattiti e conferenze su argomenti di carattere culturale con particolare attenzione alle discipline di carattere filosofiche, teologiche, letterarie, artistiche, politiche, economiche, giuridiche, sociali, scientifiche, della comunicazione e dello spettacolo e con specifico interresse alla dimensione etica;
c)      Promuove momenti di incontro e di dibattito rivolti soprattutto agli studenti delle scuole superiori e delle università;
d)      Promuove iniziative di formazione per quanti operano in politica, nel sociale, nella scuola nel volontariato e nel mondo ecclesiale;
e)      Promuove manifestazioni artistiche, musicali e culturali.

ART. 3 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione, diventare soci, quanti accettano pienamente le finalità della stessa.

ART. 4 – ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI SOCIO

Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione.
Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda al presidente della stessa e per due anni dalla data di ammissione deve partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione. Al termine di tale periodo l’assemblea, su proposta del presidente, deciderà in modo insindacabile sull’immissione del candidato quale socio dell’Associazione. Il candidato sarà ammesso se avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
I soci sono tenuti a versare la quota fissata annualmente dall’Assemblea su proposta del presidente. L’assemblea a fronte di difficoltà economiche di qualche socio, può deliberare l’esonerare totale o parziale dal pagamento della quota annuale.

ART. 5 – ESCLUSIONE DEI SOCI

L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea con maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta motivata del presidente, avuti anche riguardo alla puntualità nel pagamento delle quote annuali, alla partecipazione del socio alle attività dell’Associazione e alle riunioni del consiglio, qualora egli ne faccia parte.
Ogni socio è libero di dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta al presidente.

ART. 6 – PATRIMONIO

L’Associazione realizza le proprie iniziative con le disponibilità economiche che le derivano dalle quote versate dai soci, nonché da ogni eventuale elargizione, offerta, donazione, lascito, contributo o sovvenzione da parte di privati o di enti sia pubblico che privati.

  ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il presidente, il consiglio, il sindaco, e i comitati dei garanti.  

ART. 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce in unica convocazione previo avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria dal presidente che la convoca e la presiede.
Essa viene convocata almeno due volte l’anno. Entro il ventotto (28) febbraio delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Entro il trenta (30) novembre  delibera sull’approvazione del bilancio preventivo e sulla programmazione delle attività dell’Associazione relativa all’anno successivo.
Qualora alla convocazione per i suddetti adempimenti non provveda il presidente, provvede il consiglio e, qualora anche questo rimanga inerte, l’assemblea è convocata dal sindaco o da almeno un quarto dei soci.
L’Assemblea, inoltre, procede alla nomina delle cariche sociali, alla loro eventuale surroga o decadenza, secondo le norme seguenti e delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci secondo gli artt. 4 e 5.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la  necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Nei casi previsti dal presente statuto può essere convocata dal sindaco o dal comitato dei garanti.
L’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze del presente statuto.
Le votazioni avvengono di regola in modo palese, salvo che si tratti di decidere sull’ammissione o l’esclusione dei soci o che il voto segreto sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.  

ART. 9 – PRESIDENTE

L’Associazione è amministrata dal presidente, eletto tra i soci dell’Associazione.

  ART. 10 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione e, qualora in detta votazione non si raggiunga tale maggioranza, a maggioranza semplice dei presenti nella successiva. Egli dura in carica cinque anni.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia negoziale che giudiziale. Egli pertanto compie tutti gli atti sia di ordinari che di straordinaria amministrazione concernenti l’oggetto sociale, predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea, tiene i libri sociali, predispone il programma dell’associazione da sottoporre all’assemblea, propone in ordine alle richieste di ammissione di soci che gli siano pervenute e in ordine all’esclusione dei soci, cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio, stipula atti e contratti, riscuote somme e rilascia quietanze, presenta istanze presso le banche ed enti pubblici e, in genere, compie tutti gli atti anche di rilevanza esterna attinenti all’Associazione.  

ART. 11 – CONSIGLIO

Il consiglio è composto da tre membri eletti dall’assemblea nell’ambito dei soci. Ogni socio ha diritto di esprimere tre preferenze e risulteranno eletti i soci che otterranno il maggior numero di preferenze. Le elezione del consiglio hanno luogo subito dopo l’elezione del presidente.
Il consiglio dura in carica cinque anni. Può essere membro del consiglio qualsiasi socio ad esclusione di colui che è eletto presidente.
Qualora il presidente cessi dalla carica per dimissioni, morte o altra causa , il consiglio rimane in  carica fino alla sua scadenza naturale e l’assemblea procede all’elezione del nuovo presidente che durerà in carica fino alla scadenza del consiglio.
Qualora per dimissioni, morte o altra causa un membro del consiglio cessi dall’incarico prima del termine stabilito, il consiglio verrà integrato dall’assemblea nella quale ogni socio esprimerà tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Rimarrà immutata la scadenza della carica dell’itero organo, anche qualora esso venga rinnovato per intero.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO


Il consiglio è convocato con invito anche verbale dal presidente che lo presiede. É altresì convocato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera qualsiasi sia il numero degli intervenuti e a maggioranza degli stessi.

 

ART. 13 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio collabora il presidente per l’attuazione delle finalità statutarie e nell’individuazione e la fissazione degli indirizzi generali dell’Associazione. A tal riguardo esso la coadiuva nella gestione dell’Associazione e, in particolare, nel suo seno il presidente sceglie un amministratore che lo collabori nella gestione contabile dell’Associazione, un segretario per l’attività di segreteria e un vice-presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 – SINDACO

La vigilanza contabile dell’associazione è esercitata da un sindaco eletto per cinque anni dall’assemblea.
Il sindaco, qualora ravvisi irregolarità nell’attività svolta dal presidente e dal consiglio può procedere a convocare l’assemblea proponendo di adottare i consequenziale provvedimenti e, in ipotesi di irregolarità gravi, di votare la decadenza di presidente e consiglio. La delibera di decadenza deve essere adottata con la presenza di almeno due terzi dei membri dell’assemblea e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

ART. 15 – COMITATO DEI GARANTI


Il comitato dei garanti ha il compito di verificare la coerenza del programma annuale proposto dal presidente ed approvato dall’assemblea con le finalità e lo spirito propri dell’Associazione ed espresse dal presente statuto. A tale esclusivo fine esso può rimandare il programma alla discussione dell’assemblea esprimendo il proprio parere motivato e le proposte di modifiche da apportare  ovvero può esercitare il veto sulle iniziative che non si ritiene consone alla finalità e alo spirito dell’Associazione le quali, in tal caso, non potranno essere realizzate.

Qualora l’indirizzo assunto dal presidente e dal consiglio nella gestione dell’Associazione con riguardo alle attività da realizzare sia ripetutamente ritenuto in contrasto con lo spirito e le finalità dell’Associazione da parte del comitato dei garanti, questo convoca l’assemblea proponendo di votare per la decadenza del presidente e del consiglio. L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti e, qualora approvi la proposta del comitato, il presidente ed il consiglio decadono e si procede ad immediatamente all’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio secondo le norme dello statuto. Qualora, invece, l’assemblea rigetti la proposta del comitato, questo decade e si procede immediatamente alla votazione di un nuovo comitato secondo le norme dello statuto.

Il comitato dei garanti dura in carica dieci anni ed è composto da tre soci che non rivestono altre cariche sociali.

Esso viene eletto dall’assemblea ed ogni socio ha diritto di esprimere tre preferenze; risulteranno eletti i soci che avranno il maggior numero di preferenze.

Qualora per dimissioni, morte o altra causa un membro del comitato cessi dall’incarico prima del termine stabilito, il comitato verrà integrato dall’assemblea nella quale ogni socio esprimerà tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Rimarrà immutata la scadenza della carica dell’intero organo.

 

ART. 16 – CARICHE

Tutte le cariche dell’Associazione  sono assunte a titolo gratuito. Chi ricopre cariche sociali può dimettersi dalla carica in qualsiasi momento con comunicazione inviata al presidente. Le dimissioni di questi sono inviate al vice-presidente. Le cariche sociali sono incompatibili tra loro.

ART. 17 LIBRI SOCIALI

I libri dell’Associazione sono: libro dei verbali delle assemblee, libro soci libro cassa.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 21 dicembre di ogni anno.

ART. 19 – DURATA

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, ha durata illimitata.

ART. 20 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

In  caso di morte, dimissioni o esclusione e in ogni altro caso di cessazione dell’appartenenza all’Associazione, il socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, anche se il socio vi avesse contribuito personalmente.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO

L’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti de soci, delibera lo scioglimento dell’Associazione e nomina il liquidatore.
In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto alla Caritas cittadina di Modica che ha promosso l’Associazione.
Con la stessa maggioranza l’assemblea delibera sulle modificazioni del presente statuto.

ART. 22 – RINVIO

Per quando non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.